LA MEMORIA DIMENTICATA


Sei in: Mondi medievali ® La memoria dimenticata. Microstorie

a cura di Teresa Maria Rauzino

Statistiche

CHE NE È DELLA SOVRANA PREROGATIVA IN ITALIA?

Autore: Carlo Tibaldeschi
Commentare: 26.06.2009 23:37






Nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1861 venne pubblicata la legge n. 4671 che così si esprimeva:


VITTORIO EMANUELE II
Re di Sardegna, di Cipro, di Gerusalemme ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico
Il Re Vittorio Emanuele II assume per sé e suoi successori il titolo di Re d’Italia.
(omissis)
Dato a Torino, addì 17 marzo 1861
Vittorio Emanuele
Cavour-Minghetti-Cassinis-Vegezzi-Fanti-Mamiani-Corsi-Peruzz
i


Nello Statuto fondamentale del neo-costituito regno fu inserito l’articolo 79 integralmente desunto dallo Statuto albertino del 1848. Esso stabiliva: “I titoli di nobiltà sono mantenuti per coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi”.

Nel richiamare le citate norme di legge intendiamo ricordare in primo luogo che il re Vittorio Emanuele II assumeva il titolo di Re d’Italia avendo avuto l’approvazione del Senato e della Camera dei Deputati. In tal modo il ruolo regale si configurava, come espressamente dichiarato nella legge del 21 aprile successivo, come effetto dell’azione congiunta della grazia di Dio e della volontà della Nazione.





Vittorio Emanuele II di Savoia e Maria Adelaide




In secondo luogo con la citazione dell’art. 79 dello Statuto del Regno d’Italia vogliamo sottolineare come esso esprimesse chiaramente un tipo di giurisdizione completamente riservata al Re, quella cioè attinente al potere discrezionale di questi in materia nobiliare. L’insieme delle attribuzioni che ne discendevano costituisce ciò che prende il nome di Sovrana Prerogativa. È perciò esclusivamente nel campo degli onori che la Sovrana Prerogativa poteva essere esercitata nella sua pienezza.

Con il detto articolo già il re Carlo Alberto, dopo avere affermato all’art. 24 dello stesso Statuto il principio dell’uguaglianza civile e politica di tutti i cittadini, aveva inteso accogliere i diritti nobiliari acquisiti attraverso le concessioni dei suoi predecessori (e che i pregressi fatti rivoluzionari potevano in qualche modo avere messo in discussione) non dimenticando peraltro che, sovvertito il diritto feudale con i Regi Editti emanati nel 1797 dal re Carlo Emanuele IV, la nobiltà aveva perduto definitivamente sia la funzione sociale e politica sia quei privilegi che la diversificavano nei diritti dagli altri sudditi. La disposizione quindi voleva significare che, senza minimamente violare il principio dell’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, il patrimonio storico e morale della nobiltà veniva comunque tutelato e, a discrezione del re, arricchito.

Accolto integralmente nello Statuto fondamentale del Regno d’Italia, l’art.79 dovette confrontarsi con le legislazioni vigenti nei diversi Stati preunitari. A noi sembra che espressione di grande saggezza fu, all’atto della istituzione del regno, garantire ai nuovi cittadini i diritti nobiliari acquisiti in forza di legislazioni precedenti e diverse, rimandando semmai a più maturi e riposati ripensamenti, come in realtà fu fatto, le decisioni riguardanti l’ordinamento dello stato nobiliare.




Umberto I di Savoia



Con il R.D. n. 5318 emanato a Torino il 10 ottobre 1869 veniva dal re Vittorio Emanuele II istituito un organismo di stato presso il Ministero dell’Interno, la Consulta Araldica, la cui funzione era quella di “dare parere al Governo in materia di titoli gentilizi, stemmi ed altre pubbliche onorificenze”. Tale organismo, trasferito in seguito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, subì ripetutamente integrazioni, aggiornamenti e modifiche nei decenni successivi sino alla emanazione dei RR.DD. 7 giugno 1943 nn. 651 e 652 che costituiscono l’ultimo atto di governo in merito a questioni araldiche e nobiliari. Vedremo più avanti la rilevanza di questo fatto alla luce del cambiamento istituzionale del 2 giugno 1946 e dell’entrata in vigore della nuova Costituzione Repubblicana al 1° gennaio 1948.

Tutto quanto attiene alla Prerogativa Sovrana ha da sempre sollevato l’interesse dei giuristi, a maggior ragione a partire dal periodo che seguì alla Rivoluzione Francese quando si ritenne non più giustificato il considerare il re come soggetto a legibus solutus né più valido il principio secondo cui quod principi placuit legis habet vigorem, accendendo in ogni tempo discussioni senza fine sulla estensione e sui limiti di tale potere e perfino sulla sua validità costituzionale.

Se tuttavia guardiamo con attenzione alla storia ed al diritto vedremo che in materia nobiliare il re agisce in una condizione di plenitudo potestatis che non può essere contestata: il carattere trascendente di quanto si muove nel campo degli onori (e la materia nobiliare partecipa pienamente di tale natura) non può che postulare l’esistenza di un riconosciuto fons honorum superiore, indipendente ed autonomo, svincolato da qualsivoglia condizionamento che non discenda dalla sua stessa volontà.

Se è vero infatti che in tutti gli ordinamenti l’emanazione delle leggi risulta effetto di un’azione coordinata e congiunta del Capo dello Stato e del parlamento, dagli stessi è previsto che disposizioni di legge provengano da altri organi statali, in particolare dal potere esecutivo, in deroga al preventivo controllo del potere legislativo. Ebbene, in forza dell’art. 79 che sanciva come Prerogativa Sovrana la giurisdizione in campo nobiliare, l’attribuzione acquistava il carattere di deroga permanente. Tale prerogativa non era unicamente esercitata con provvedimenti di riconoscimento, di autorizzazione, di concessione o di rinnovazione di titoli nobiliari, ma si estendeva pure, come confermato chiaramente dagli Ordinamenti dello stato nobiliare del 1929 e del 1943, a funzioni legislative.





Vittorio Emanuele III con Umberto II



Nella relazione che accompagnava l’Ordinamento del 1929 si legge infatti: “La genesi e l’evoluzione storica della Nobiltà e lo spirito degli artt. 79 e 80 dello Statuto fondamentale del Regno non lasciano dubbi per sanzionare che il Re è l’unico, assoluto, insindacabile legislatore”.
In questa linea agirono i re succedutisi sul trono d’Italia. Con l’abdicazione del re Vittorio Emanuele III la pienezza dei poteri regali espressi dall’art. 79 pervenne costituzionalmente al re Umberto II.

Con il referendum del 2 giugno 1946 lo Stato Italiano modificò il suo assetto istituzionale passando dal regime monarchico a quello repubblicano.

Come è noto il re Umberto II partì dall’Italia il 13 giugno successivo emanando un proclama con il quale, nel denunciare l’operato illegale del Governo, dichiarava di lasciare il Paese per evitare una guerra civile. Da allora la sua posizione è stata non quella di un re abdicatario né di un re che abbia subito la debellatio (l’atto di sottomissione ad un vincitore con la rinuncia ai diritti regali), bensì quella di un re che pur avendo rinunciato all’esercizio delle funzioni politiche manteneva integri in talune materie i poteri sovrani che gli competevano.

Riferito in modo specifico all’ambito nobiliare, il rifiuto del Re di accettare le decisioni del governo repubblicano, trova speculare riscontro nell’art. XIV delle Disposizioni Transitorie e Finali della Costituzione della Repubblica ove si dispone: “I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. (omissis) La legge regola la soppressione della Consulta Araldica”.

Con tale articolo di legge lo stato repubblicano non reclamava dunque alcuna successione in materia nobiliare, manifestando anzi dichiaratamente nei suoi riguardi il più completo disinteresse, come si evince dalle ripetute affermazioni contenute nelle sentenze dei massimi organi giuridici della Repubblica. Un disinteresse che tuttavia non giungeva a negare la validità storica della nobiltà e la rilevanza sociale dei valori che essa porta con sé dal momento che la consentita cognomizzazione del predicato nobiliare, testimoniando la esistenza di un diritto soggettivo perfetto, ne diventava implicito riconoscimento.

Secondariamente, il proposito espresso nella norma citata di procedere a termini di legge alla soppressione della Consulta Araldica non ha fino ad oggi avuto alcun esito, il che implica che la funzione di questo organismo debba considerarsi mai interrotta dal momento della sua istituzione e perciò valida tuttora ancorché al momento presente inutilizzata.

Per questi motivi, mentre l’aristocrazia italiana guardava al re Umberto II in esilio volontario come al suo naturale referente morale e giurisdizionale, le funzioni araldico-nobiliari furono dallo stesso esercitate fino alla sua morte.

Con la scomparsa del re Umberto II i diritti successori della Real Casa di Savoia si sono concentrati in modo pacifico e giuridicamente perfetto nella persona di S.A.R. Vittorio Emanuele IV, Principe di Napoli. Non vi è chi non veda come nella successione debba entrare a pieno titolo anche la Sovrana Prerogativa quale facente parte del patrimonio di regalità disceso dall’augusto Genitore nel suo naturale successore non in conseguenza di una trasmissione ereditaria ma di un diritto soggettivo di quest’ultimo.

Nondimeno vi è chi sostiene tesi difformi adducendo che l’esercizio di detta prerogativa non può in alcun modo essere disgiunto da quello del potere politico. Tesi insostenibili se si considera che con l’art. 79 dello Statuto il Re avocava alla propria persona tutto quanto atteneva al campo nobiliare facendone un potere attivo nello stato, collegato ma non soggetto alla giurisdizione dello stato, tuttavia applicato all’interno dello stato medesimo secondo un ordinamento garantito dagli organi giuridici dello stesso. Ancora meglio quando si osservi che con le leggi abolitive della feudalità la Nobiltà aveva perduto le speciali connotazioni ed i privilegi antichi proprio ad opera del loro tutore e garante, ma ciononostante aveva sempre posto nella presenza e nella funzione del re le sole ragioni del suo esistere. Ancora, a ben guardare nell’intimo delle cose come ha fatto acutamente notare A. Toraldo , si vedrà come il concetto stesso di titolo nobiliare si sia venuto col tempo e con maggior evidenza sostanziando della natura primaziale del concedente piuttosto che della funzione politica che lo stesso svolge.

Se dovessero accogliersi od affermarsi quelle tesi alle quali si è fatto cenno, l’aristocrazia italiana, per l’assenza di una tutela giuridica come dichiarato dalla Costituzione repubblicana, si troverebbe di fronte ad un inammissibile vuoto di potere e d’altra parte invano quei poteri essa cercherebbe in se stessa perché né la storia né il diritto mai potrebbero conferirglieli. È quindi evidente che la nobiltà, intesa nel retto significato di titolo alla eredità storica di una quota rilevante del patrimonio morale e culturale di una nazione, può sussistere solo se resta viva ed operante la fonte primaria che nel corso dei secoli ne ha costituito l’origine e reso possibile lo sviluppo ed il divenire.

Quale destino infatti si potrebbe riservare all’immenso sedimento di memorie, alla tradizionale capacità di proporre e di esprimere modelli, al vastissimo deposito di cultura e di virtù che la nobiltà italiana possiede in comune con tutti i cittadini quale vera ricchezza della nazione, ricchezza tanto più qualificante, pervasiva ed unificante quanto più i suoi valori sono di origine antica e radicati nelle coscienze?

Il dichiarato disinteresse del legislatore rafforza la posizione delle nostre vedute. La storia dell’Italia come nazione ha infatti visto raccogliersi la interezza delle prerogative maiestatiche nella Dinastia che ne ha realizzato l’unità. L’attuale capo della Real Casa di Savoia è quegli che assomma nella sua persona le attribuzioni che lo configurano e lo indicano come il capo dell’aristocrazia d’Italia: tale qualifica fa sì che gli atti che ad essa potessero essere rivolti in base al diritto-dovere di governo e di tutela morale negli ambiti di pertinenza, dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli di un sovrano in carica ancorché non connessi alla pratica di un potere politico.

Posta dunque per la nobiltà italiana la necessità dell’esistenza di un capo formale e riconosciuto che eserciti in pienezza di poteri le funzioni araldico-nobiliari, che funga da custode e garante del suo patrimonio storico e morale e che della stessa sia supremo ispiratore e moderatore, riteniamo che nella persona di S.A.R. il Principe Vittorio Emanuele IV, come Capo della Real Casa di Savoia, debbano essere considerate depositate quelle attribuzioni che lo qualificano come legittimo titolare della Sovrana Prerogativa in Italia.

____________________
1 A. Toraldo, La Nobiltà Italiana e la Prerogativa Sovrana del suo Capo, “Rivista Araldica”, LXXXI (1983), pp. 75-79

Estratto da «Nobiltà», IX (2001), 45, pp. 599-604.







©2009 Carlo Tibaldeschi













Link permanente
« Primo « Precedente
1 of 8
XHTML 1.0 Strict PHP CSS
Ora locale: 05.09.2010 23:25 GMT
Powered by foggia web - Proprieta' di Microstorie.net © 2008. Tutti i diritti riservati. Riproduzione vietata senza il consenso dell'autore.