LA MEMORIA DIMENTICATA


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a cura di Teresa Maria Rauzino

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LO STEMMA. ESPRESSIONE GRAFICA DEL NOME E SUA TUTELA NEL MONDO

Autore: Carlo Tibaldeschi
Commentare: 26.05.2009 12:48







Stemma dei Pignatelli (foto wikipedia)





Considerata ora fonte di arcani incantamenti, ora deposito di misteri iniziatici, ora proiezione di sogni di cavalleria e spazio aperto a fantasie donchisciottesche, l’araldica è in realtà una scienza sussidiaria della storia frequentata da studiosi dotti ed appassionati. Fertilissimo campo di studio essa ha conosciuto momenti alterni di celebrazione e di oblio, di esaltazione e di misconoscenza. Perché?

Il succedersi degli avvenimenti storici, il mutevole modo di sentire delle diverse epoche, l’alternarsi di periodi di stasi con periodi nei quali prorompono rivolgimenti capaci di modificare profondamente gli equilibri dei diversi modelli sociali e politici... tutto ciò ha fatto sì che una scienza come l’araldica abbia conosciuto l’alterno consenso di cui si è detto. In epoca recente, poi, l’emergere di determinate correnti di pensiero e l’affermarsi di particolari moduli interpretativi della storia hanno relegato l’araldica nella soffitta delle conoscenze come vecchiume inutile, come espressione di velleitarismi improduttivi o come rimasugli di memorie irrilevanti.

Nondimeno in tutti i Paesi del mondo occidentale di qua e di là dell’oceano gli studi di araldica stanno conoscendo una nuova primavera: accademie, istituzioni, circoli culturali, università vanno scoprendo quei valori nascosti ma non perduti, lontani ma non dimenticati che essa porta con sé.

Ci potremmo chiedere quale sia l’intimo valore dell’araldica.
La risposta è che essa pone le sue radici in una delle funzioni archetipiche dell’uomo. Alla sua comparsa sulla terra, infatti, a differenza di tutti gli altri esseri viventi, l’uomo ha saputo sviluppare un graduale processo di autoidentificazione, una progressiva presa di coscienza del proprio essere e della propria individualità e contrarre così un rapporto peculiare con l’ambiente e con le cose che lo circondano. Egli riconosce e ricorda, denomina, classifica, confronta, astrae; crea i concetti ed i simboli. Lo stesso nome che viene dato alle cose è un simbolo e simbolo della persona è il nome proprio che gli viene attribuito.

Come il nome proprio può essere trascritto con segni ideografici o alfabetici, gli stessi segni possono comporsi in una figurazione. Ecco allora la persona, il suo nome e la rappresentazione grafica di questo legati da una reciprocità commutativa, ove realtà e simbolo si giocano in uno scambievole rapporto.

Il simbolo dunque, sia esso concreto od astratto, gestuale, verbale o grafico, quello che consente di esprimere e di identificare le cose nel loro aspetto fenomenico e concettuale, accompagna l’uomo dai primordi del suo cammino evolutivo. Esso si manifesta in modo evidente quando si presenti la necessità di indicare un particolare individuo od un insieme di individui mediante segni esteriori allo scopo di definirne la presenza od il ruolo.

Tale esigenza, verificabile in tutte le società, anche in quelle profondamente primitive, è alla radice di quello specialissimo fenomeno che, occasionato dai contatti dell’occidente con il mondo orientale all’epoca delle crociate e sviluppatosi poi nel clima cavalleresco e feudale, prese il nome di Araldica.

Nata in ambito strettamente guerresco inizialmente per indicare gruppi di armati, l’araldica andò perfezionando il suo ruolo nel momento in cui principiò a distinguere singoli combattenti e trovando infine il suo più ampio sviluppo nelle giostre e nei tornei. L’emblema araldico del vessillo si estese alla cotta d’armi, alla gualdrappa del cavallo, allo scudo, all’elmo; prestissimo fece la sua comparsa nei sigilli.

L’uso nei sigilli costituisce un passo fondamentale per il successo del nuovo sistema simbolico-figurativo ed anzi è causa diretta dell’aspetto esteriore più caratterizzante dell’araldica, ossia lo scudo all’interno del quale è inscritto l’emblema. Infatti sebbene sia difficile stabilire date precise e facile invece forzare un poco il succedersi del fenomeno nel tempo, vedremo negli esempi più antichi l’emblema campeggiare libero sulla superficie del sigillo. Con l’affermarsi della moda del cavaliere armato, l’emblema apparirà riprodotto sulla gualdrappa, sulla cotta, sullo stendardo, sullo scudo, sull’elmo. Poco alla volta tuttavia, ma con frequenza sempre maggiore, si opera una sorta di sineddoche grafico-figurativa: lo scudo prende sempre più evidenza fino a prevalere su tutti gli altri elementi e diventare esso stesso, ed esso solo, stemma araldico.

Con la comparsa nei sigilli l’araldica assunse quella valenza pubblicistica che da quel momento l’accompagnerà fino ai giorni nostri. Tale carattere giuspubblicistico è ulteriormente rafforzato da altri due elementi causali che incisero in modo rilevante sulla società e sulla mentalità dell’epoca: il formarsi dei cognomi e l’ereditarietà degli stemmi. In altre parole si venne delineando una fortissima coincidenza tra il nome della famiglia e l’ uso di uno stemma: ciascun componente di un gruppo familiare acquisiva il diritto ad uguale nome e ad uguale stemma.

Nei secoli successivi tale principio venne sancito da decreti sovrani ed accolto e regolato negli ordinamenti di tutti gli stati occidentali fino alla Rivoluzione Francese, quando le leggi del 1791 decretarono l’iconoclastia degli stemmi. La restaurazione riordinò la materia con la promulgazione di leggi e con l’istituzione di corpi tecnici, questi ultimi designati a regolare sia la materia nobiliare che quella più strettamente araldica.

E’ dunque palese come in tutti i Paesi di alta tradizione e cultura giuridica si siano sempre sostenuti il carattere rigorosamente personale dello stemma e la sua tutelabilità, se riferita alla capacità di identificare quell’individuo e non altri. Non va peraltro dimenticato che quanto si è detto per gli stemmi di famiglia vale anche per altri tipi di aggregazione (corporazioni, collegi, ordini professionali, comunità civiche...) e per i singoli componenti che si riconoscono nei valori culturali, sociali o politici del gruppo.

Nella realtà italiana la tutela dello stemma - come emblema destinato a rappresentare il nome, la dignità e la personalità di un privato o di un ente - fu disciplinata ed assicurata dalle leggi in vigore fino all’avvento della Repubblica. E’ infatti appena il caso di ricordare che l’ampio apparato legislativo e regolamentare istituito prima della Repubblica aveva sempre difeso il possesso legale di uno stemma da parte di privati o di enti pubblici ai quali era consentito di esercitare sullo stesso stemma un dominio esclusivo.

Quid juris dopo l’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana?

Il testo dell'articolo XIV delle Norme Transitorie e Finali della Costituzione lungi dal portare lumi in materia ha aperto la strada ad infinite discussioni ingenerate dalla lettera ambigua del testo. Esso infatti recita: “I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. (omissis). La legge regola la soppressione della Consulta Araldica”.

La Repubblica non reclamò dunque la successione nei diritti dello Stato in materia nobiliare ma, senza decretare l’abolizione dei titoli, si limitò a sancirne il disconoscimento.

Vengono con tale disposizione privati di riconoscimento anche gli stemmi gentilizi?

A tutta prima parrebbe di sì, considerando la tradizionale coincidenza tra conferimento o riconoscimento di uno status nobiliare e conferimento o riconoscimento di un emblema araldico. L’articolo in questione non fa esplicito riferimento a questo aspetto, ma neppure è pensabile che esso sia sottinteso.

Il diritto allo stemma, ossia ad un segno figurativo con funzione di identificazione personale, corrisponde strettamente al diritto sul nome e costituisce un diritto soggettivo perfetto, un diritto alla identità personale. A maggior ragione se si pensa che il secondo comma della stessa disposizione, nel conservare come parte del nome i predicati nobiliari attribuiti ante 28 ottobre 1922, non intende con ogni evidenza sopprimere il diritto allo stemma che in questi casi si connette alla persona del titolare in maniera assai più vincolante.

Nell’interpretare lo spirito della Norma Transitoria si potrebbero al più escludere dalla tutela i simboli più propriamente correlati a distinzioni nobiliari, come le corone ed i manti, ma in tutti i casi non quelli pertinenti all’araldica in senso stretto come elmi, lambrecchini, cimieri, tenenti e supporti, motti e gridi d’arme.

Infine il 4° comma della Disposizione XIV concernente la soppressione della Consulta Araldica non ha a tutt’oggi avuto alcuna sanzione legislativa. In altre parole le leggi di riferimento restano i RR. DD. n. 651 (Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano) e n. 652 (Regolamento per la Consulta Araldica del Regno) emanati il 7 giugno 1943.

Nella realtà le funzioni della sopprimenda Consulta sono esercitate dall’ Ufficio Araldico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale cura in modo pressocché esclusivo le istruttorie per la concessione od il riconoscimento di stemmi ad enti morali o territoriali od a corpi militari. Tutto ciò significa abbandonare l’araldica personale alle irregolarità, alle licenze ed agli abusi di ignoranti, di bugiardi e di truffatori senza scrupoli.

A questo punto conviene chiedersi cosa ne sia dell’araldica nei Paesi dell’Europa e del mondo.

Nel Regno Unito esiste un College of Arms, corporazione gerarchica costituita da 13 membri nominati dalla Corona e presieduta dal Duca di Norfolk nella sua qualifica di Conte Maresciallo Ereditario d’Inghilterra. I compiti del Collegio sono la tutela dei diritti nobiliari vecchi o nuovi, la registrazione di genealogie, la certificazione di stemmi già posseduti o stemmi di nuova concessione. In Scozia le funzioni araldiche sono svolte dalla Lyon Court di Edimburgo presieduta dal Lord Lyon che è l’Ufficiale di Stato responsabile del settore. I compiti della Lyon Court, corrispondenti a quelli del College of Arms inglese, sono diretti a cittadini del Regno Unito o di Paesi che possiedono una legislazione araldica.

La Repubblica d’Irlanda ha creato nel 1943 l’Ufficio del Chief Herald of Ireland il quale riconosce i titoli antichi ma non ne concede di nuovi; esso svolge invece regolari funzioni araldiche nei confronti di persone fisiche o giuridiche.

La Spagna, nella persona dei regnanti succedutisi nei secoli, ha sempre conferito ai suoi “Reyes de Armas” compiti ed attribuzioni in materia araldico-nobiliare. Il decreto del 1915, decaduto nel 1931 e rinnovato nel 1951, precisa i compiti di questi Funzionari, ossia le certificazioni nobiliari, genealogiche ed araldiche le quali debbono poi essere convalidate dal Ministero di Grazia e Giustizia. I Re d’Armi spagnoli sono autorizzati a rilasciare certificazioni ai cittadini di tutti i Paesi nei quali hanno regnato sovrani spagnoli e quindi anche dell’Italia. Attualmente la carica di Cronista Rey de Armas del Regno di Spagna è posseduta da S.E. Don Vicente de Cadenas y Vicent.

In Francia è possibile ottenere il riconoscimento di legale spettanza di un titolo con decreto del Ministro Guardasigilli o con sentenza della magistratura ordinaria. Non vengono fatte concessioni di stemmi.
Il Belgio, che riconosce e concede titoli nobiliari, ebbe dal 1944 un Conseil Héraldique e vede in attività un Office Généalogique et Héraldique come struttura privata.

Nella maggior parte dei Paesi del Nord Europa (Svezia, Finlandia, Danimarca, Paesi Bassi, Lussemburgo) e nei Principati di Monaco e di Liechtenstein si riconoscono i titoli e si consente l’accertamento di antichi diritti; si escludono tuttavia nuove concessioni e di fatto non vengono svolte funzioni araldiche. In modo simile si comporta la Santa Sede.

La Germania segue la Costituzione di Weimar in base alla quale sia i titoli che i predicati sono parte integrante del nome.

Austria e Svizzera non riconoscono, ed anzi vietano, l’uso dei titoli. In Svizzera è largamente coltivato e diffuso, specie nei cantoni di lingua tedesca, nei Grigioni e nel Ticino, l’uso di stemmi familiari nella più gran parte dei casi non correlati a titoli nobiliari.

In Portogallo vige una legislazione confrontabile con quella italiana.
La Repubblica di San Marino dal 1980 ha abolito concessioni di qualunque tipo.

Intende la vecchia Europa rinunciare ad una parte della sua storia? Nessuna paura: questo patrimonio non resterà senza eredi!

La Repubblica Sudafricana dal 1962 possiede un Araldo di Stato autorizzato a registrare antichi possessi ed a concedere nuovi stemmi.
Dal 1978 la Nuova Zelanda fruisce dell’opera del New Zealand Herald il quale fa parte del College of Arms inglese.

Il Governatore Generale del Canada, attraverso un suo Chief Herald, svolge funzioni araldiche dal 1988 in nome della Regina Elisabetta II.

In data più recente lo Zimbabwe ha aperto una via legale di Stato per il riconoscimento o la concessione di stemmi. Allo stesso modo il Kenya ha affidato al Segretario Generale del suo College of Arms medesime attribuzioni.

Questi esempi costituiscono un insegnamento che non dovrebbe andare perduto.

Il cittadino italiano che desideri far valere i propri diritti araldici deve quindi appellarsi ad organismi araldici di Potenze Estere per ottenere una certificazione. Si è visto che di fatto la sola strada praticabile è quella del Corpo dei Re d’Armi di Spagna. Tale certificazione verrebbe poi recepita in Italia come pubblico documento sulla base dell’articolo 30 delle disposizioni sulla legge in generale. Un procedimento contorto che non favorisce il cittadino e che equivale per l’Italia alla perdita di un patrimonio che dovrebbe invece essere gelosamente conservato.

Sapranno gli organi istituzionali della nostra amatissima Patria, attraverso una legislazione chiara ed univoca che tuteli il diritto allo stemma, restituire alla Storia ciò che solo alla Storia appartiene? L’Istituto Araldico-Genealogico Italiano lo spera fortissimamente.






©2009 CARLO TIBALDESCHI




Estratto da "NOBILTA' ", 3 (1996), 11 (marzo-aprile), pp. 125-132
Numero straordinario in occasione dell’apertura dell’Anno Accademico 1995-1996 della Scuola di Araldica, Genealogia e Scienze Documentarie.












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